Percorsi di esodo nei luoghi di lavoro – le caratteristiche

Percorsi di esodo nei luoghi di lavoro – Le caratteristiche
I requisiti dei percorsi di esodo (vie ed uscite di emergenza) nei luoghi di lavoro sono riportati nell’allegato IV del D.Leg.vo 81/08 e, più compiutamente, nell’allegato III del DM 10-3-98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), di cui riporto gli articoli principali.
La corretta determinazione delle caratteristiche è comunque esito di valutazione dei rischi.

D.Leg.vo 81/08 – ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
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1. Ambienti di lavoro
Vie e uscite di emergenza.
1.5.1 Ai fini del presente punto si intende via di emergenza (o via di uscita da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.2 Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.5.3 In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.9 Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
1.5.10 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
1.5.11 Le  vie  e  le  uscite  di emergenza che richiedono un’illuminazione  devono  essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l’impossibilità accertata dall’organo di vigilanza. In quest’ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell’organo di vigilanza.

DM 10.03.98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) – Allegato III – Misure relative alle vie d’uscita in caso di incendio
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3.2 Obiettivi
In caso di incendio il sistema di vie d’uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino a un luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie d’uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:
– il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
– dove si trovano le persone quando un incendio accade;
– i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
– il numero delle vie d’uscita alternative disponibili.

3.3 Criteri generali di sicurezza per le vie d’uscita
Nello stabilire se le vie d’uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri;
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie d’uscita alternative, a eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via d’uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via d’uscita la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
– 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
– 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
– 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso
d) le vie d’uscita devono sempre condurre a un luogo sicuro;
e) i percorsi d’uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino a un’uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie d’uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
– 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
– 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
– 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via d’uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie d’uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, a eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
l) le vie d’uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente e immediatamente dalle persone in esodo.

3.4 Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lett. c) ed e) del punto precedente occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
– frequentato da pubblico;
– utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
– utilizzato quale area di riposo;
– utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio possono essere adottate le distanze maggiori.

3.5 Numero e larghezza delle uscite di piano
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone
b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due uscite.
c) la lunghezza del percorso d’uscita, in un’unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3, lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabiliti al punto 3.3, lett. c)
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: L (metri) = A/50 x 0,60 in cui:
– “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
– il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
– 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di un’uscita non può essere inferiore a 0,80 metri con tolleranza del 2% e deve essere conteggiata pari a un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Calcolo della larghezza delle scale
A) se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito;
B) se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all’affollamento previsto in due piani contigui, con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A* /50 x 0,60 in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal l° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

3.7 Misure di sicurezza alternative
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l’evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l’adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3,  3.4,3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o dell’attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie d’uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione dei percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione e allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

3.8 Misure per limitare la propagazione dell’incendio nelle vie d’uscita
A) accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai.
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni su solai, pareti e soffitti possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
– provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
– installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B) accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro e in particolare la possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie d’uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell’incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un miglior comportamento al fuoco.
C) segnaletica a pavimento
Nel caso in cui il percorso da esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell’incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati, e ciò è particolarmente importante se si tratta dell’unica scala a servizio dell’edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.
E) accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scale esterna, è necessario assicurarsi che l’utilizzo della stessa, al momento dell’incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

3.9 Porte installate lungo le vie di uscita
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell’esodo. L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l’apertura nel verso dell’esodo è obbligatoria quando:
a) – l’area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) – la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) – la porta serve un’area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L’utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,(15) tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
– dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
– dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;
– di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
– di un comando manuale.

3.10 Sistemi di apertura delle porte
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all’inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall’interno senza l’uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall’interno. Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

3.11 Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell’esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

3.12 Segnaletica indicante le vie d’uscita
Le vie d’uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

3.13 Illuminazione delle vie d’uscita
Tutte le vie d’uscita, inclusi anche i percorsi esterni devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

3.14 Divieti da osservare lungo le vie d’uscita
Lungo le vie d’uscita occorre che sia vietata l’installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio od ostruzione delle stesse (es: apparecchi di riscaldamento e cottura, depositi temporanei di materiali, macchine ingombranti).

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