Impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti – Richiesto il piano emergenza
La Legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione del cd Decreto Sicurezza, ha introdotto l’obbligo di redazione di un piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ed indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi in caso di incidenti rilevanti.
Con successivo provvedimento, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
– informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
– informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
– provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
La norma riguarda gli impianti, esistenti o di nuova costruzione, di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, che corrispondono con le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento di rifiuti) e trattamento (smaltimento e recupero) definiti nel D.Lgs. n. 152/2006.
Il piano può configurarsi come evoluzione di pianificazione già adottata oppure come nuova pianificazione. Inoltre si inserisce negli eventuali sistemi di gestione sicurezza/ambiente adottati.
Nel piano occorre considerare:
– Il livello di sicurezza e le misure di protezione esistenti (impianti, compartimentazione ecc.)
– La tipologia di evento (incendio, rilascio di sostanze, evento accidentale o volontario ecc.)
– Gli effetti dell’evento all’interno ed all’esterno dell’area interessata
– La effettiva possibilità di controllo (presenza di impianti, tempi intervento VVF ecc.)
– La possibilità di rilascio sostanze (fumo da incendio, sversamento di liquidi, estinguenti ecc.)
– Risorse umane e materiali di supporto (caratteristiche, reperibilità ecc.)
– L’intervento di enti di controllo (Sindaco, Arpa, Forze dell’ordine, NOE, Unità di PG ecc.)
– Modalità e procedure di bonifica e ripristino
– Attività di informazione e formazione delle maestranze